Internet banking e trading online: la profilatura del cliente e le criticità del questionario MiFID.

Il questionario MiFID è finalizzato alla raccolta e successiva analisi di tutti i dati essenziali riguardanti il cliente, ovverosia a definirne, per l’appunto, la sua profilatura.

Nella generalità dei casi, i questionari di profilatura sono articolati in più sezioni, sostanzialmente riconducibili a tre aree tematiche:

  1. esperienze e conoscenze in materia di investimenti:
    • tipi di servizi;
    • operazioni e strumenti maggiormente conosciuti;
    • natura, volume e frequenza delle operazioni;
    • livello di istruzione e titolo di studio;
    • professione attuale (o precedente).
  2. situazione finanziaria:
    • fonte di reddito regolare e sua consistenza;
    • patrimonio complessivo;
    • eventuali impegni finanziari regolari;
    • capacità di fronteggiare le perdite.
  3. obiettivi di investimento:
    • orizzonte temporale;
    • propensione al rischio;
    • finalità dell’investimento;
    • tolleranza al rischio;
    • preferenze in materia di sostenibilità.

Tutte le domande del questionario devono essere caratterizzate da una sufficiente specificità, nonché essere afferenti all’operatività proposta e da eseguire, valorizzando le specificità di competenze ed esperienze, rispetto ai singoli prodotti di investimento. La giurisprudenza arbitrale ha reiteratamente stigmatizzato l’utilizzo di questionari minimali, strutturati in sezioni composte da una o due domande, evidentemente inefficaci nel tratteggiare correttamente il profilo del cliente-investitore.

Specie in relazione alle nuove forme di (dis)intermediazione, rappresentate dall’internet banking e dal trading online, nelle quali il cliente può sostanzialmente disporre in autonomia operazioni di investimento, la formulazione dei diversi quesiti deve essere tale da consentire una rappresentazione quanto più possibile veritiera e affidabile del profilo dell’investitore, dovendo evitarsi domande con possibilità di esprimere diverse preferenze e, ancora, le cc.dd. “domande autovalutative”, ovverosia che rimettono alla libera discrezionalità dell’intervistato la valutazione della propria conoscenza ed esperienza pregressa. Al contempo, non conforme alla normativa regolamentare pare essere il ricorso a domande eccessivamente generiche, con risposta “SI/NO” o con spunta di caselle, specie se riferite a elenchi cospicui di prodotti finanziari, anche di natura diversa.

In caso di cointestazione del rapporto, si delineano alcune peculiarità ulteriori. La profilatura può essere riservata solo a uno degli intestatari solo a determinate condizioni, definite anche in relazione agli Orientamenti dell’European Securities and Markets Authority (ESMA), a tutela del soggetto, tra tutti, con il profilo più “conservativo”.

Le eventuali carenze strutturali nel questionario MiFID, così come, del pari, le incongruenze tra gli esiti della profilatura e l’effettivo profilo, in concreto, del cliente-investitore (su tutte, l’incompatibilità tra età anagrafica e orizzonte temporale degli investimenti, oppure, ancora, l’elevata rischiosità dei prodotti in portafoglio e le competenze effettive in materia finanziaria) possono ingenerare violazioni della normativa in tema di adeguatezza e/o appropriatezza degli investimenti, con conseguente responsabilità in capo all’Intermediario e insorgenza dei correlati profili risarcitori.