L’attività interpretativa del giudice è discrezionale, ma tale discrezionalità non può esorbitare dai confini dei fatti costitutivi della domanda stabiliti in citazione, introducendo gratuitamente fatti o richieste mai in modo specifico e chiaro contestati dall’attore correntista. La Corte Suprema di Cassazione ha, quindi, censurato la condotta della Corte territoriale leccese per avere estrapolato una frase di una consulenza di parte, peraltro in modo incompleto, nemmeno valorizzata dall’attore in citazione, pur essendo emersa la genericità in ordine al tempo di apertura del rapporto e comunque alterando il chiaro significato delle parole utilizzate nell’atto introduttivo. E’ questo il principio statuito nell’ordinanza n. 17358, del 01.06.2026, accogliendo i motivi di ricorso formulati dal nostro Studio Legale, a difesa di un primario Istituto di credito nazionale.

Più nel dettaglio, «laddove si prospetti che il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo, la Corte di cassazione ha il potere dovere di procedere all’esame diretto degli atti giudiziari onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta, giacchè è «vietato, in forza del principio di cui all’art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all’esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti» (Cass n. 30607/2018); e che affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio siffatto, è necessario, che nel ricorso per cassazione siano indicati specificamente gli atti difensivi rilevanti giacché la Corte di cassazione è, sì, in tale caso giudice anche del «fatto processuale», ma non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, il relativo potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali è condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente di detto onere di compiuta indicazione, in conformità al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi».
Ebbene, nel caso di specie, essendo stato il prefato onere assolto dalla ricorrente, «reputa il Collegio che il giudice di secondo grado abbia concluso nel senso che la domanda svolta in primo grado dall’attore avesse prospettato la inesistenza del contratto scritto – che ribaltava l’onere della prova sul punto – traendolo di propria iniziativa (e nemmeno puntualmente) da un passaggio della consulenza di parte neppure valorizzata dall’appellante nel suo motivo di gravame e, tantomeno, nell’atto introduttivo, avvalendosi, oltretutto, per corroborare l’esistenza di detta prospettazione, di una collocazione temporale del contratto anteriore al 1992 che ha ipotizzata alla luce di una indicazione del correntista che essa stessa definisce «quanto mai generica»; e che, così facendo, abbia accolto un motivo d’appello che in effetti si prospettava inammissibile, in violazione dell’art. 112, dell’art. 345 c.p.c. e, altresì, del contraddittorio compromettendo il diritto di difesa della banca, la quale non era stata mai sollecitata in primo grado sulla questione della asserita totale inesistenza del contratto, della cui introduzione, invero, in appello aveva eccepito la novità.».