Nuovo aggiornamento nella vicenda FWU Life Insurance: il 21 febbraio, il Commissariat aux Assurances (CAA), l’Autorità di Vigilanza lussemburghese, ha diramato sul proprio sito istituzionale delle FAQ in merito alla liquidazione giudiziale e scioglimento della FWU Life Insurance Lux S.A., che vanno a interessare molti risparmiatori italiani, sottoscrittori delle polizze assicurative lussemburghesi.

Come si apprende, i consumatori non perderanno tutti i loro risparmi, nonostante la liquidazione della Compagnia assicurativa; il credito, ammesso alla procedura, sarà determinato dal liquidatore, in virtù del valore di liquidazione dei contratti. Ciascun assicurato riceverà (si badi: all’ultimo indirizzo noto alla Compagnia), entro il 31 luglio 2025, una nota informativa, contenente l’indicazione del credito, assieme a una dichiarazione precompilata, che andrà sottoscritta e restituita entro e non oltre il 31 gennaio 2028, a pena di decadenza.

Nel caso di mancata ricezione della comunicazione, ciascun assicurato potrà autonomamente utilizzare il modulo che sarà pubblicato sul sito internet del liquidatore.

L’importo indicato nella dichiarazione precompilata potrà essere oggetto di specifica contestazione, accompagnata da documenti giustificativi della diversa pretesa; in ogni caso, la dichiarazione di credito dovrà essere restituita all’indirizzo indicato.

Le tempistiche del pagamento non sono facilmente preventivabili, a causa della necessità del liquidatore di porre in essere tutta una serie di attività prodromiche alla liquidazione (inventario degli attivi dell’impresa, invio di tutte le dichiarazioni di credito, loro ricezione, gestione delle eventuali contestazioni, ecc…).

In ogni caso, la sentenza di dichiarativa la liquidazione e lo scioglimento di FWU Life Insurance Lux S.A. ha implicato la cessazione degli effetti contrattuali: i contraenti, quindi, non dovranno continuare a pagare i premi.

Parallelamente all’ammissione alla procedura di liquidazione, ciascun contraente potrà valutare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità della propria agenzia (o del proprio broker), nell’attività di distribuzione del prodotto assicurativo FWU. Invero, nel settore assicurativo, sussistono specifici obblighi di informazione preventiva, di tipo attivo e passivo, non dissimili da quelli previsti nell’intermediazione finanziaria: su tutti, il dovere, in capo al singolo intermediario, di consigliare prodotti adatti alle esigenze, caratteristiche, prospettive e tolleranza al rischio. Agenzia e broker devono, quindi, relazionarsi con la propria clientela improntando la loro condotta ai principi di correttezza e diligenza professionale, nonché a tutta la regolamentazione settoriale specificamente rivolta a valutare la coerenza del prodotto rispetto alle richieste assicurative e/o previdenziali del singolo contraente. A tal riguardo, l’art. 54 del Regolamento IVASS n. 40/2018 stabilisce che «I distributori sono tenuti a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente e dell’assicurato. A tal fine i distributori, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze». Obblighi che diventano ancor più pregnanti nel caso di prodotti assicurativi complessi e di natura finanziaria, come le polizze unit-linked, tra le quali rientrato quelle emesse da FWU Life.

Nel caso di disallineamento tra il profilo dell’assicurato e le caratteristiche del prodotto o di mancata informativa, nella fase precontrattuale quanto in quella esecutiva, non possono escludersi profili di responsabilità in capo al distributore, con la conseguente insorgenza del diritto al risarcimento dei danni.