La tutela dei clienti-sottoscrittori di Polizze FWU deve ricomprendere anche l’esame della condotta di intermediari assicurativi, distributori e broker.

Difatti, la possibile inadeguatezza del prodotto assicurativo rispetto al profilo di rischio del cliente – con conseguente insorgenza del diritto all’integrale rimborso dei premi versati – è ascrivibile in capo all’intermediario distributore, responsabile del collocamento della polizza. L’art. 58 del Regolamento IVASS n. 40/2018 prevede espressamente che il soggetto gravato dall’obbligo di provvedere alla corretta profilatura del contraente e di proporgli, quindi, solo contratti adeguati ad esigenze e caratteristiche, è il distributore e, dunque, l’intermediario.

In buona sostanza, l’intermediario è onerato dall’obbligo di selezionare prodotti adeguati, oltre che di comportarsi secondo correttezza e professionalità, anche nella fase precontrattuale, di acquisizione dal contraente delle informazioni utili e pertinenti in relazione alla tipologia di prodotto offerto.
La migliore tutela del cliente-sottoscrittore è, in conclusione, subordinata a una attenta verifica del rispetto della normativa regolamentare settoriale da parte dell’intermediario, dell’agenzia e/o del broker, in punto di adempimento degli specifici oneri informativi, di corretta rilevazione del profilo di rischio (conoscenze, competenze, obiettivi di investimento, esperienze pregresse, orizzonte temporale), nonché del matching con le caratteristiche del polizza linked proposta (prodotto complesso e di natura mista).