La sentenza in commento offre l’opportunità di soffermarsi su taluni importanti aspetti e principi
in ambito di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c. In particolare, si afferma la
responsabilità dell’Agenzia delle Entrate per l’avvio di una procedura esecutiva, senza l’adozione
della «normale prudenza». Ai fini della configurazione di una particolare ipotesi di disposizione
con funzione deterrente civile, quale norma speciale rispetto all’art. 2043 c.c., è sufficiente la colpa
lieve del soggetto agente. In ogni caso, a differenza dell’art. 96, comma 3, c.p.c., il quantum
risarcitorio coincide con la perdita subita dal soggetto passivo.
La nota di commento è pubblicata sul fascicolo n. 3/2022 di Responsabilità Civile e Previdenza.