Alcune considerazioni critiche, a margine della sentenza con cui il Tribunale di Venezia ha definito l’operatività del divieto di assistenza finanziaria, ai sensi dell’art. 2358 c.c., tra l’esigenza di tutela del mercato, la salvaguardia dell’effettività dei bilanci delle società bancarie e la protezione degli azionisti.
In presenza di un collegamento funzionale tra operazione di finanziamento e acquisto/sottoscrizione di azioni emesse dalla banca finanziatrice, la complessiva operazione negoziale deve ritenersi affetta da nullità, per violazione di norma imperativa, applicabile estensivamente anche alle società cooperative.
La nota di commento, redatta dal Prof. Fernando Greco, è pubblicata sul fascicolo n. 3/2023 di Responsabilità Civile e Previdenza.