Con le due sentenze commentate (Cass. Civ., Sez. III, 21 agosto 2020, n. 17557; Cass. Civ., Sez. III, 26 settembre 2019, n. 23987) la Corte di Cassazione ha esaminato la validità del contratto di
locazione nel caso in cui il bene immobile sia abusivo e di impossibilità sopravvenuta del godimento. La Terza Sezione Civile ha statuito che l’abusività non causa illiceità dell’oggetto e della causa, non è configurabile come vizio della cosa locata e non altera l’integrità del sinallagma contrattuale; in assenza di godimento, anche di mero fatto, per impossibilità di utilizzazione diretta o indiretta del bene, è applicabile la disciplina generale dell’art. 1463 c.c.
Il contributo del Prof. Fernando Greco, pubblicato sul n. 1-2/2022 di Responsabilità Civile e Previdenza, analizza compiutamente la relazione tra abusività, illiceità dell’oggetto e della causa.