Importantissima pronuncia della Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Lecce, che certifica la illiquidità delle azioni BPP, condannando l’Istituto di credito al risarcimento del danno, per violazione degli obblighi informativi.

La Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza del 20 novembre 2025 – accogliendo le argomentazioni formulate dal nostro Studio Legale – ha accertato la natura illiquida delle azioni BPP, censurando la condotta della Banca, per la violazione degli obblighi informativi, “rafforzati” in precipua considerazione della qualifica retail (al dettaglio) degli investitori-appellanti. Più nello specifico, a essere censurato dalla Corte territoriale è stata la condotta dell’Istituto di non aver «adempiuto all’obbligo di fornire alle stesse una adeguata informazione circa le conseguenze derivanti dall’esercizio» dell’opzione di essere ammessi quali soci, in qualità di eredi: invero, la Banca era onerata, «nel rispetto dei principi di correttezza, diligenza e buona fede», da uno stringente obbligo informativo, tanto considerando i risultati della profilatura cui erano stati sottoposti gli “aspiranti soci”, quanto, più significativamente, in relazione alla «evidente inadeguatezza» delle azioni BPP, «trattandosi di azioni ad alto rischio a fronte di “clienti al dettaglio”».
Difatti, la Corte d’Appello di Lecce, aderendo integralmente alle conclusioni della disposta consulenza tecnica d’ufficio (nell’ambito della quale, l’Avv. Antonio Zurlo ha svolto il ruolo di consulente tecnico di parte), ha evidenziato puntualmente che le azioni BPP sono un titolo negoziato non su un mercato regolamentato (o MTF), ma in un circuito “interno”, nel quale:
- l’unica sede di negoziazione disponibile è rappresentata dalla stessa società emittente; viene garantita un’attività di compravendita mensile;
- la società emittente opera in contropartita diretta, impegnando “posizioni proprie”;
- i contratti di compravendita devono essere conclusi al prezzo determinato – discrezionalmente – dalla medesima emittente;
- non sono posti a carico della società emittente specifici obblighi informativi.
La conclusione è tranciante: non può negarsi si tratti «di investimento che espone ad un rischio non solo elevato, ma anche non agevolmente valutabile…appropriato solo per investitori caratterizzati da un livello di competenze elevato, derivante da esperienze e/o conoscenze specifiche nel campo finanziario».