Importante decisione ottenuta dal nostro Studio Legale, a tutela di un investitore, cliente di un primario istituto di credito nazionale, sottoscrittore di un contratto di credit lombard. Tale strutturata tipologia di finanziamento consta nella sottoscrizione di un contratto di finanziamento (nel caso di specie, a tasso variabile), su una linea di credito soggetto a scadenza di pari vincolo; l’operazione di finanziamento viene, poi, garantita da pegno. La somma complessiva è utilizzata per investimenti (selezionati dallo stesso Istituto), che dovrebbero asseritamente ingenerare plusvalenze tali da compensare il costo totale del finanziamento.

Ebbene, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), pronunciandosi per la prima volta sulla immeritevolezza del credit lombard, accogliendo tutte le doglianze puntualmente formulate in ricorso, ha disposto il risarcimento dei danni subiti dal nostro cliente, quantificandolo nella somma tra il valore del disinvestimento, il danno conseguente alla liquidazione anticipata della polizza finanziamento e gli interessi addebitati per il finanziamento.
Preliminarmente, il Collegio ha evidenziato come la fattispecie descritta rappresenta una pratica di vendita abbinata, assoggettabile all’art. 44 Regolamento Intermediari. Invero, attesa la contiguità temporale tra il finanziamento e i successivi investimenti effettuati dal ricorrente a distanza di pochi giorni dall’apertura della linea di credito, è indiscusso il collegamento funzionale tra finanziamento e investimenti e l’unitarietà dell’operazione complessiva. Ciò posto, tali pratiche devono essere attentamente presidiate sotto il profilo della trasparenza dei prodotti/servizi abbinati offerti, sia sotto quello, concorrente, dell’adeguatezza/appropriatezza del pacchetto raccomandato. Aderendo alle censure formulate dal nostro Studio, il Collegio ha sottolineato come l’Intermediario non abbia apprestato alcuno dei presidi prescritti dalla normativa settoriale, né relativamente alla disclosure, né, tantomeno, in termini di valutazione di adeguatezza/appropriatezza del pacchetto di servizi offerto, rispetto alle concrete esigenze del cliente-investitore.
La decisione ha evidentemente una portata, oltre che precorritrice, estremamente rilevante, poiché, oltre a censurare le modalità ampiamente scorrette di conduzione dell’attività di profilatura (per il tramite di un questionario strutturalmente e funzionalmente inefficace e inadeguato), rileva il divieto di pratiche di vendita abbinate (come, per l’appunto, il credit lombard) laddove non realizzino interessi meritevoli di tutela del piano causale: circostanza certamente rinvenibile nella proposta di sottoscrizione di un finanziamento (per un ammontare rilevante), destinata a un cliente ultraottantenne, non bisogno di liquidità, per il reinvestimento della somma mutuata in operazioni di investimento inadeguate rispetto al profilo di rischio e all’orizzonte temporale dell’investitore stesso, e, per giunta, in spregio della normativa sui prodotti di investimento assicurativi (e, in particolare, sull’adeguatezza “rafforzata”) e sulla trasparenza.