La Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 10978, del 30 marzo 2023, accogliendo integralmente i due motivi di ricorso formulati dal nostro Studio e cassando con rinvio il pronunciamento della Corte d’Appello di Torino, ha affermato la corresponsabilità di ANAS nella verificazione di un sinistro stradale, che causò, nel 2011, la morte di un giovane centauro, stante la presenza di un’asperità sul manto stradale.

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La vicenda.

La Corte d’Appello di Torino negava perentoriamente la responsabilità di ANAS, per cosa in custodia (nella specie, il manto stradale), anche in chiave concorsuale, asserendo l’esclusiva ascrivibilità della verificazione del sinistro stradale mortale alla condotta asseritamente imprudente del motociclista, travisando finanche le conclusioni rassegnate nell’elaborato peritale e giungendo a ritenere necessario, ai fini della configurazione di un concorso di cause, un grado di probabilità superiore al criterio generale del “più probabile che non”. Nello specifico, la Corte territoriale aveva ritenuto non comprovata la relazione causale tra la cosa e l’evento dannoso verificatosi, ritenendo tale inferenza né certa, né, tantomeno, altamente probabile, sulla base delle evidenze istruttorie; al contempo, richiedeva la certezza o, quantomeno, l’elevata probabilità per accertare la casualità, ritenendo, al tempo stesso, dirimente l’incidenza causale della condotta del danneggiato (consistente in una presunta manovra di sorpasso azzardata, compiuta a velocità sostenuta), al punto da assurgere a fatto liberatorio, escludente ogni responsabilità in capo ad ANAS per la sconnessione del manto stradale.

La decisione della Cassazione.

In via preliminare, il Collegio evidenzia come per l’affermazione di una responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c., il danneggiato debba dimostrare che il danno subito si ponga in relazione causale con la cosa custodita, restando a carico del custode la prova contraria. La Corte d’Appello torinese non ha ritenuto comprovato che la cosa (ovverosia, le condizioni del manto stradale) abbiano realisticamente concorso alla causazione del danno. Aderendo alle censure proposte dal nostro Studio nel ricorso, la Prima Sezione Civile evidenzia l’erroneità dell’iter argomentativo adottato dalla Corte, che ha preteso una probabilità elevata o, finanche, pari alla certezza. Al tempo stesso, parimenti in modo erroneo, i giudici di seconde cure, per addivenire all’esclusione della responsabilità concorrente di ANAS, hanno assunto elementi di mero sospetto, indiziari e dubbi (come, per esempio, la supposta velocità sostenuta del motoveicolo), ascrivendo valore dirimente.

La Prima Sezione Civile, accogliendo integralmente i due motivi di ricorso, evidenzia come, nell’accertamento della causalità e, segnatamente, nel caso di sussistenza di più concause, il criterio principe sia la formula del “più probabile che non”: trattasi di verificare, in altri termini, se la cosa in custodia, abbia contribuito causalmente all’evento, anche assieme ad altre, possibili, cause. Non è necessaria né la certezza, né, tantomeno, una elevata probabilità, come erroneamente assunto dalla Corte territoriale sabauda, bensì una comparazione tra le ipotesi alternative e la conseguente scelta della più probabile.

Del pari, il Collegio torinese ha errato nel ritenere comprovato, da parte di ANAS (nella sua qualità di custode) il fatto liberatorio (costituito dal concorso di colpa del danneggiato), dal momento che ha ascritto ultronea efficacia dirimente a una valutazione meramente ipotetica (l’asserita velocità elevata del motociclista), facendone derivare l’esclusione della corresponsabilità nella verificazione del sinistro mortale e, conseguentemente, denegando il diritto al risarcimento del danno a favore della giovane vedova e del figlio.

La Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, attenendosi ai principi perentoriamente affermati dalla Prima Sezione Civile della Cassazione, dovrà rideterminare la percentuale del concorso di cause, sulla base della consulenza peritale, e il quantum risarcitorio.