di Antonio Zurlo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152, del 01.07.2022, il D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, avente a oggetto “Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza).“.

Il provvedimento, che costituisce il recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva UE/2019/1023, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione (e che modifica la Direttiva UE/2017/1132), entrerà in vigore il 15 luglio 2022.

Nell’ambito dell’ampia riforma organica delle procedure concorsuali posta in essere, viene, in primo luogo, definitivamente espunto dal panorama ordinamentale ogni riferimento alla concettualità di “fallimento“, sostituita dalla c.d. “liquidazione giudiziale“, nonché sono elette due direttrici operative:

  • facilitare, per il tramite del ricorso a una molteplicità di strumenti, il risanamento precoce delle imprese, in chiave preventiva dell’insolvenza;
  • consentire la liquidazione tempestiva delle imprese “non risanabili”, onde contingentare il rischio di sterilizzare l’efficacia della procedura di ristrutturazione, con un aggravio delle perdite e ingenti nocumenti per creditori, stakeholders e mercato.

Da ultimo, si assiste a una diffusa implementazione degli obblighi di correttezza e buona fede, che permeano tanto la fase della negoziazione, quanto quella delle trattative propedeutiche alla scelta dello strumento più ottimale, che, infine, quella propriamente esecutiva-procedurale.