Le azioni delle Banche Popolari sono state spesso collocate presso i risparmiatori in pacchetti unitari con obbligazioni convertibili, nell’ambito di operazioni di aumento di capitale.

Ebbene, la richiesta di conversione, sebbene sia stata per lungo tempo considerata operazione patrimonialmente neutra (ovverosia senza l’impiego di nuove risorse finanziarie, rispetto all’investimento iniziale), implica, in ogni caso, un corretto adempimento degli oneri informativi in capo all’intermediario finanziario, che soggiace alle regole di condotta specificamente previste per tutti gli investimenti di natura finanziaria.

In altri termini, la Banca deve evitare informative meramente formali e, al tempo stesso, è onerata dal comprovare di aver effettivamente rappresentato al cliente-obbligazionista la circostanza per cui, a seguito della conversione dei titoli obbligazionari in azioni, quest’ultimo sarebbe divenuto titolare di uno strumento finanziario di differente natura, di partecipazione al c.d. rischio di impresa, e con differenti implicazioni prospettiche in termini di liquidabilità.

Dunque, è dal momento della conversione delle obbligazioni che decorrerà il termine prescrizionale per l’eventuale azione risarcitoria, nel caso in cui non vi sia stato un corretto adempimento degli oneri informativi e/o la violazione della normativa regolamentare in tema di collocazione di prodotti finanziari.