Con decisione del 27 dicembre 2022, n. 6219, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), accogliendo parzialmente la domanda del ricorrente, assistito dal nostro Studio Legale, ha dichiarato l’intermediario tenuto a rifondere al cliente una somma pari alla metà di quanto investito in opzioni, tramite negoziazione telematica, a distanza, per inadempimento degli oneri informativi. L’investitore aveva instaurato con l’Istituto di credito online un rapporto per la prestazione di servizi di investimento, venendo qualificato come “cliente al dettaglio” e ponendo, successivamente, in essere una serie di operazioni di negoziazione di strumenti finanziari, rappresentati per la quasi totalità da prodotti complessi (più nello specifico, opzioni).
Il Collegio arbitrale, al netto della bastevolezza dei pop-up generati dalla piattaforma dell’intermediario a costituire idoneo warning sull’impossibilità di valutare l’appropriatezza delle operazioni poste in essere (stante la mancata sottoscrizione del questionario di profilatura da parte dello stesso investitore), ha ritenuto evidentemente fondata la doglianza avente a oggetto l’inadempimento da parte dell’intermediario degli obblighi informativi, afferenti alla caratteristiche dei prodotti finanziari acquistati, in occasione del compimento di ciascuna operazione di investimento, protrattesi per un lasso temporale ragguardevole (circa sette mesi). Nella fattispecie, la Banca, in sede di controdeduzioni e deduzioni integrative, si è limitata ad allegare e comprovare che l’investitore avesse «preso visione, al momento della sottoscrizione del contratto quadro, dell’informativa generale sui rischi implicati dall’operatività in opzioni», senza, pur tuttavia, nulla addurre circa la prova del corretto adempimento degli obblighi informativi, relativamente ai prodotti oggetto dell’operatività contestata, tanto più in relazione alla loro natura complessa (e, in quanto tale, assoggettata a più stringenti presidi tutelari).
Ne consegue che la mancata compilazione da parte del cliente del questionario di profilatura relativo alle opzioni non può essere scientemente ritenuta circostanza assorbente, nell’eziologia della verificazione della perdita patrimoniale in portafoglio, né tantomeno sostitutivo dell’adempimento degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario. In termini di quantificazione, tale asserzione si traduce nella restituzione del 50% della perdita sofferta, oltre rivalutazione monetaria.
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Acquisti di opzioni a distanza: ristorato delle perdite l’investitore dis-informato